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Corrispettivi telematici: periodo transitorio e procedure nel caso di malfunzionamento

ARTICOLO TRATTO DAL MENSILE “IL COLLABORATORE DI STUDIO”

Anno 3 | Numero 8 | Settembre 2019 |pagina 31

A cura di Leonardo Reale

A partire dal 1° luglio 2019, i soggetti svolgenti operazioni di “commercio al minuto e at­tività assimilate” (art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) per le quali non è obbligato­ria l’emissione della fattura che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 Euro, sono soggetti all’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo, dal 1° gennaio 2020, si estenderà a tutti i soggetti ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal volume d’affari, compresi minimi e forfettari.

In prossimità dell’avvio delle trasmissioni, sono emerse talune difficoltà che analizzeremo nell’articolo che segue.

Le attività da porre in essere per via degli obblighi connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi consistono:

– nella memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;

– nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei suddetti dati.

La memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi avviene tramite un registratore telematico col quale si provvede a rilasciare al cliente il documento commerciale (ossia il nuovo scontrino).

In prossimità del 1° luglio è emerso che, a causa della sovrapposizione di numerosi adempimenti e dei ritardi nella fornitura dei registratori telematici, diversi contribuenti, obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, non sarebbero stati in grado di completare il processo di messa in servizio dei registratori telematici.

Pertanto, il legislatore è intervenuto con il D.L. 30 aprile 2014 n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, col quale ha previsto, tra l’altro, un “periodo transitorio” di 6 mesi durante il quale non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È necessario comunque provvedere alla memorizzazione giornaliera dei dati dei corrispettivi, nonché al rispetto dei termini di registrazione e di liquidazione dell’Iva.

Il predetto periodo transitorio riguarderà il secondo semestre 2019, per i soggetti i cui obblighi decorrono dal 1° luglio 2019 e il primo semestre 2020, per tutti gli altri soggetti.

In particolare, il decreto crescita non fa alcuna distinzione tra contribuenti mensili e trimestrali: pertanto, anche questi ultimi dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in merito, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, fornendo dei chiarimenti, alla luce dei quali, rispetto ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019, si possono ipotizzare tre situazioni:

1 soggetti che sono riusciti a dotarsi del registratore telematico in tempo utile;

2 soggetti non ancora dotati di registratore telematico (e che continuano ad emettere scontrino fiscale o rilasciano ricevuta fiscale);

3 soggetti che utilizzano il servizio “documento commerciale on line”.

Soggetti che sono riusciti a dotarsi di registratore telematico in tempo utile

Questi soggetti, mediante il registratore telematico, provvedono a:

– rilasciare ai clienti il nuovo documento commerciale all’atto dell’operazione;

– memorizzare giornalmente i dati dei corrispettivi nel registratore telematico;

– trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’o­perazione (consegna del bene, nel caso di commercio o incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi). L’invio telematico dei dati dei corrispettivi avviene tramite gli automatismi del registratore telematico che general­mente provvede alla trasmissione dei dati con la chiusura giornaliera.

Pertanto, i corrispettivi devono essere memorizzati giornalmente in modo immodificabile nel registratore telema­tico e trasmessi entro 12 giorni all’Agenzia delle Entrate.

N.B. Si specifica che, prima della conversione in legge del già citato decreto crescita, la trasmissione telematica era prevista con cadenza giornaliera.

Per i soggetti dotati del registratore telematico, inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare suddetta ha concesso un’apertura, prevedendo che anche essi sono esclusi da sanzioni se, pur avendo messo in funzione il registratore, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In pratica, mediante registratore telematico, tali soggetti provvedono ad emettere il documento commerciale e a memorizzare giorno per giorno i dati dei corrispettivi. Quindi, trasmettono i dati entro l’ultimo giorno del mese suc­cessivo a quello di effettuazione dell’operazione (a regime la trasmissione telematica dovrà avvenire entro 12 giorni dall’emissione del documento commerciale).

Soggetti non ancora dotati di registratore telematico

Per questi soggetti, la circolare n. 15 del 2019, a seguito della previsione del periodo transitorio di 6 mesi di cui sopra, ha chiarito tra l’altro che gli stessi, fino all’attivazione del registratore telematico (comunque non oltre 6 mesi dalla decorrenza dell’obbligo), possono adempiere agli obblighi di:

memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, mediante il rilascio dello scontrino fiscale emesso col vecchio registratore di cassa o della ricevuta fiscale e mantenendo in uso il registro dei corrispettivi;

trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite modalità telematiche individuate da un apposito provvedimento del Diret­tore dell’Agenzia delle Entrate.

La prima scadenza connessa alla trasmissione telematica riguarda i dati dei corrispettivi di luglio 2019, da effettuarsi entro il 2 settembre 2019 (essendo il 31 agosto un sabato).

Con il provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019, sono state stabilite le regole tecniche per la trasmissione telema­tica dei corrispettivi da parte dei soggetti non ancora dotati di registratore telematico.

Le principali modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi sono sostanzialmente due e sono fruibili all’in­terno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

1 servizio web, mediante il quale si possono caricare manualmente i dati dei corrispettivi giornalieri direttamente sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;

2 servizio di upload, tramite il quale è possibile caricare un file (in formato XML conforme al provvedimento del 4 luglio 2019) contenente i dati dei corrispettivi di una singola giornata, distinti per aliquota (senza distinzione tra imponibile e imposta, nel caso di ventilazione) oppure di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispet­tivi delle singole giornate.

In pratica, sia il file contenente i dati della singola giornata che il file compresso contenente i file dei dati dei cor­rispettivi delle singole giornate vengono estrapolati dai sistemi informatici e vengono spediti.

In alternativa alle due modalità sopra indicate, si possono inviare i dati dei corrispettivi mediante un sistema più evoluto con servizio tramite protocollo HTTPS o SFTP.

Le modalità di cui ai punti 1 e 2, come sopra illustrate, sono utilizzabili dalla piattaforma fatture e corrispettivi. In particolare, alla sezione corrispettivi bisogna cliccare sulla funzione “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)”.

All’interno di questa sezione vi sono l’area GENERAZIONE e l’area TRASMISSIONE.

Nell’area GENERAZIONE, i soggetti che scelgono la modalità di cui al punto 1 in quanto non hanno la possibilità di estrapolare il file formato XML, selezionando la funzione “Crea nuovo file”.

Inseriscono, quindi, manualmente i dati dei corrispettivi. Si può, quindi, salvare il file XML creato dalla procedura e visualizzarlo e salvarlo in formato pdf.

Invece, nel caso di invio mediante servizio di upload (modalità di cui al punto 2) è necessario selezionare la funzione “Importa da file XML”.

Dall’area TRASMISSIONE, si provvede all’invio telematico del file XML creato dalla procedura oppure importato.

Prima dell’invio, il file deve essere firmato o in alternativa sigillato mediante apposita funzione disponibile tra le Funzioni di supporto all’area TRASMISSIONE.

Come specificato nelle faq dell’Agenzia delle Entrate, il sigillo equivale, ai fini dell’autorizzazione alla visualizzazione del file, alla firma digitale apposta dall’utente che si è autenticato in “Fatture e Corrispettivi”: al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell’utente in sessione al momento dell’apposizione del sigillo.

In fase di monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all’utente che ha sigil­lato il file. Chi accede come incaricato può visualizzare, in base all’opzione scelta (“File firmati da me” o “File firmati dal soggetto incaricante”), i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in “Fatture e Cor­rispettivi” con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante.

N.B. Si specifica che la trasmissione dei dati dei corrispettiv i può avvenire direttamente a cura del contribuente oppure può essere delegata ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Soggetti che utilizzano il servizio “documento commerciale on line”

Coloro che hanno scelto il servizio “Documento commerciale on line” assolvono gli obblighi di certificazione e di tra­smissione in maniera immediata, per cui non devono procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante servizio web o servizio di upload.

Per utilizzare tale servizio, il contribuente deve accedere alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” e, nella sezione Corrispettivi, selezionare la funzione “Documento Commerciale on line” che consente di utilizzare il sito web dell’A­genzia delle Entrate come un registratore telematico.

Con la suddetta funzione i dati sono imputati on line direttamente sul sito dell’Agenzia. Inoltre, il documento com­merciale viene memorizzato e reso stampabile, per essere rilasciato al cliente.

Con questo servizio, di fatto, con una sola operazione vengono assolti gli obblighi di memorizzazione e di trasmis­sione telematica.

MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Dopo aver trattato delle modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici, si ritiene opportuno fare brevi cenni alle procedure necessarie nei casi di malfunzionamento del registratore telematico.

I casi di malfunzionamento in concreto potrebbero essere i seguenti:

– il registratore telematico ha smesso di funzionare per cui non è possibile emettere il documento commerciale, memorizzare e trasmettere i corrispettivi elettronici;

– assenza di rete internet con conseguente impossibilità a trasmettere i corrispettivi.

Nel primo caso, l’esercente deve:

richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento del registratore ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, punto 5);

variare lo stato del registratore telematico mettendolo in FUORI SERVIZIO. A tal fine, bisogna accedere alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” > area corrispettivi > servizi per gestore ed esercente, quindi ricercare il dispositivo interessato al malfunzionamento, poi con apposita funzione cambiare lo stato selezionando FUORI SERVIZIO (paragrafo 2.5 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017);

trasmettere i dati dei corrispettivi mediante apposita funzione che si rende disponibile quando il registratore telematico risulta fuori servizio. Occorre accedere all’area “procedure di emergenza”, quindi “dispositivo fuori ser­vizio” ed inserire i corrispettivi giornalieri per adempiere all’obbligo della trasmissione telematica (paragrafo 2.8.2 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017).

Nel caso, invece, di assenza di rete internet, il registratore telematico funziona correttamente ed è in grado di me­morizzare i dati dei corrispettivi senza, tuttavia, riuscire a trasmetterli.

In tale evenienza, occorre accedere all’area “procedure di emergenza” e trasmettere i corrispettivi mediante la fun­zione online “Assenza di rete”.

Il Registratore Telematico deve, quindi, effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l’apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo.

Poiché il dispositivo non riesce a richiamare i servizi di trasmissione per inviare all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, l’esercente può estrarre il file XML sigillato, mediante apposite funzionalità del dis positivo e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione del sistema Corrispettivi tramite la voce di menù “Procedure di Emergenza > Assenza di rete”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente” (paragrafo 2.8.1 delle specifiche tecniche approvate con provvedimento n. 182017).